Corte Ue, la Bce non è responsabile per haircut del debito greco del 2012
08/10/2015 - Il taglio (haircut) sul valore nominale dei bond subito nel 2012 dai detentori privati di titoli di credito greci nel quadro della ristrutturazione del debito pubblico dello Stato greco pari a 200 miliardi di euro non è imputabile alla Bce ma ai rischi economici normalmente insiti nelle attività del settore finanziario.

È quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea che ha così respinto la richiesta di oltre 200 possessori di bond greci (essenzialmente cittadini italiani) che hanno chiesto al tribunale Ue di condannare la banca centrale a risarcire il danno subito per un ammontare di oltre 12 milioni di euro.
Nella importante sentenza, che fa precente in caso di altri haircut di titoli sovrani dell’eurozona, la Corte europea sottolinea che la Bce «proteggendo i titoli greci detenuti dalle banche centrali nazionali e da lei stessa, ha esclusivamente agito con l'obiettivo di mantenere la stabilità del mercato monetario». Questo era un elemento molto delicato perché i bond detenuti dalla Bce non erano stati colpiti dall’haircut.

Le autorità greche e il settore privato avevano concordato nel 2012 uno scambio volontario e uno scarto di garanzia del 53,5 % dei titoli detenuti da investitori privati [Private Sector Involvement (PSI)]. L'Eurogruppo contava su una massiccia partecipazione degli investitori privati alla proposta. A mezzo di una legge del 23 febbraio 2012 , la Grecia ha proceduto a scambiare l'insieme di tali titoli, compresi quelli detenuti da investitori che avevano rifiutato l'offerta di scambio volontario, grazie all'applicazione di una “clausola di azione collettiva” (CAC). I detentori privati hanno allora visto il valore nominale dei titoli scambiati ridursi del 53,5% in relazione a quello dei titoli inizialmente posseduti. Insomma un taglio del valore nominale molto pesante.

Inoltre, con decisione del 5 marzo 2012 , la Bce ha stabilito, come garanzia per le operazioni creditizie dell'Eurosistema, di subordinare l'utilizzo dei titoli di debito greci che non raggiungono la soglia minima di qualità creditizia alla prestazione, da parte della Grecia a favore delle banche centrali nazionali (BCN), di un rafforzamento creditizio, sotto forma di programma di riacquisto.

Secondo i ricorrenti, la Bce avrebbe tenuto una pluralità di comportamenti illeciti suscettibili di fondare la responsabilità dell'Unione. Attraverso comunicati stampa e pubbliche dichiarazioni dei presidenti che si sono succeduti (Trichet e Draghi), la Bce si sarebbe opposta, a più riprese, alla ristrutturazione del debito pubblico greco e al default controllato della Grecia. Inoltre, l'accordo di scambio del 15 febbraio 2012 avrebbe permesso alla Bce e alle BCN di sottrarsi al PSI e, quindi, al taglio forzoso dei titoli imposto dalla CAC. Parimenti, la decisione del 5 marzo 2012 avrebbe ottenuto un programma di riacquisto dei titoli greci a beneficio soltanto delle BCN, nonostante tali titoli non soddisfacessero le condizioni minime di qualità creditizia. Con il pretesto dei suoi compiti di politica monetaria, la Bce si sarebbe pertanto riservata uno status di creditore di « rango privilegiato » a danno del settore privato. Quindi, senza lo status di creditore privilegiato della Bce e delle BCN e senza il programma di riacquisto accordato alle sole BCN, gli investitori privati non avrebbero mai visto il valore dei loro titoli ridursi e deprezzarsi tanto come invece è avvenuto.

«Con la sua sentenza odierna - dice un comunicato della Corte europea - , il Tribunale dichiara che gli investitori privati non possono avvalersi del principio di protezione della buona fede né del principio di certezza giuridica in un ambito come quello della politica monetaria, il cui oggetto comporta un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica».

Secondo il Tribunale, gli investitori privati avrebbero dovuto conoscere la situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione dei valori dei titoli greci. Essi non potevano dunque escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di opinione sul punto in seno all'Eurosistema e all'interno degli organismi coinvolti (Commissione, Fmi e Bce). Insomma quando si fa un investimento in titoli pubblici dell’eurzona si deve essere a conoscenza del rischio di perdita insito nell’operazione anche fino alla ristrutturazione del debito.
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